Categoria: Offerte sottocosto

La vendita sottocosto è una modalità disciplinata dall’articolo 15, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Per offerte sottocosto si intendono quelle effettuate “a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto, e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati“.

Ogni catena ha a disposizione un massimo di 3 promozioni sottocosto ogni anno. Ogni sottocosto può durare fino a un massimo di 10 giorni consecutivi. Il numero massimo di prodotti che si possono vendere sottocosto è 50.

Sono previste deroghe per l’anniversario dell’insegna o per l’apertura di singoli punti vendita.